COOPSELIOS: COOPERATIVA CONDANNATA AL REINTEGRO DELLA DIPENDENTE RICORRENTE LICENZIATA SENZA ALCUNA PROVA PRESUNTIVA
Vinto il ricorso di una Lavoratrice, supportata dalla Cisl Funzione Pubblica Milano Metropoli,verso la Società Cooperativa Coopselios per l’annullamento della deliberazione di esclusione da socio e l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare.
A seguito di un episodio riguardante l’incolumità di un Ospite privo di prove del diretto coinvolgimento della lavoratrice, Coopselios, ha comunque ritenuto il comportamento della stessa gravemente negligente, non professionale, scorretto, lesivo e pregiudizievole e nonostante le giustificazioni, all’esito del procedimento, la lavoratrice è stata licenziata per giusta causa ed esclusa dalla cooperativa.
“Abbiamo supportato la lavoratrice nella presentazione del ricorso – dichiara Flavia Albini dirigente sindacale Cisl Fp Milano Metropoli – convinti che la sua esclusione e il suo licenziamento fosse un atto ingiusto e illegittimo, e di fatto il Giudice del Lavoro di Milano ha confermato la nostra tesi, considerando la contestazione disciplinare piuttosto generica nell’individuare l’effettivo perimetro di responsabilità attribuito alla lavoratrice nonché l’addebito desunto dalla ricostruzione dei fatti della Cooperativa”.
Infatti evidenzia che dall’istruttoria e dagli accertamenti compiuti dalla cooperativa, come anche nella stessa lettera di contestazione disciplinare dove si accertava che dopo i colloqui con tutto il personale presente ai turni pomeridiano e notturno, nessuno fosse stato in grado di riferire alcunché, è emerso che non vi sono elementi certi della vicenda occorsa.
La cooperativa, difatti, non ha fornito nemmeno sotto il profilo presuntivo, alcuna prova piena né del momento esatto in cui l’evento sia occorso, né del coinvolgimento e della la responsabilità degli operatori di quel turno nella vicenda, direttamente o indirettamente evitando di dare segnalazione dell’accaduto. Non ci sono quindi elementi gravi, precisi e concordati che, innanzitutto, consentano di collocare l’episodio nell’orario di turno della lavoratrice.
“In mancanza quindi da parte della Cooperativa dell’accertamento di una prova piena della responsabilità individuale della lavoratrice, – spiegano l’ Avv. Tedeschi e L’Avv. Marazzi che hanno assistito la ricorrente – e non esistendo alcun elemento in forza all’addebitata condotta della ricorrente, in applicazione dell’ art. 18, comma 4 L. 300/70, non ricorrendo gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, il Giudice del lavoro sancisce l’illegittimità del licenziamento e del provvedimento di esclusione da socia”.
Coopselios è stata condannata a riammettere la lavoratrice quale socia e reintegrarla nel posto di lavoro con le medesime mansioni ed a risarcirle il danno pari a 12 mensilità oltre rivalutazione monetaria ed interessi oltre che al rimborso delle spese di lite.